BANDI - Progetti a favore delle vittime di tratta

I progetti di fattibilità possono essere presentati dalle Regioni, dagli Enti locali e dai soggetti privati, convenzionati con tali enti, regolarmente iscritti, alla data di scadenza della presentazione della domanda di finanziamento. A pena di inammissibilità, i progetti dovranno essere inviati o consegnati al Dipartimento per le Pari Opportunità “entro e non oltre 45 giorni dalla data di pubblicazione del presente avviso.” Ciccare QUI per tutte le informazioni.


 

 

 

 

 

Definizioni:

Programma di assistenza: si intende il programma di assistenza nel suo complesso, così come definito all’art. 13 della legge 11 agosto 2003, n. 228 e consiste in interventi rivolti specificamente ad assicurare, in via transitoria, alle vittime dei reati previsti dagli articoli 600 e 601 del codice penale, adeguate condizioni di alloggio, vitto ed assistenza sanitaria, idonee al loro recupero fisico e psichico.

Progetti di fattibilità: si intendono i progetti da attivarsi ad iniziativa di Regioni, Enti Locali o enti privati indicanti i tempi, le modalità e gli obiettivi che si intendono conseguire, nonché le strutture organizzative e logistiche specificamente destinate, tesi a realizzare singoli e diversi progetti di assistenza individualizzati e presentati, ai fini del finanziamento di cui al Programma di assistenza, ai sensi del Regolamento di attuazione di cui al D.P.R. 19 settembre 2005, n. 237.

Progetti individualizzati di assistenza: si intendono i singoli progetti di assistenza da realizzarsi, all’interno dei progetti di fattibilità, a favore delle vittime di tratta e riduzione o mantenimento in schiavitù o in servitù, di cui all’art. 1 comma 4 del D.P.R. n. 237/2005.

 

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