Occupazione femminile e Pari Opportunità nella Finanziaria 2007

Le azioni positive si estendono a livello economico nella logica dell’art. 3 comma 2 della nostra Costituzione e dell’art. 141 comma 4 del Trattato Ue (riproposto come art. III-214 del nuovo Tratto costituzionale).

Art. 18 -Interventi di riduzione del cuneo ed incentivi all’occupazione femminile nelle aree svantaggiate
1. Nell’articolo 11 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446 sono apportate le seguenti modificazioni:

(omissis)

e) dopo il comma 4-quinquies, sono aggiunti i seguenti “4-sexies. In caso di lavoratrici donne rientranti nella definizione di lavoratore svantaggiato di cui al regolamento ( CE) n. 2204/2002 della Commissione europea del 12 dicembre 2002 in materia di aiuti di Stato a favore dell’occupazione , in alternativa a quanto previsto dal precedente comma , l’importo deducibile è , rispettivamente, moltiplicato per sette e per cinque nelle suddette aree, ma in questo caso l’intera maggiorazione spetta nei limiti di intensità nonché alle condizioni previsti dal predetto regolamento dai regimi di aiuto a favore della assunzione di lavoratori svantaggiati.”

Questa è la definizione data del citato Regolamento europeo delle donne che possano rientrare nella tipologia più vasta di lavoratori svantaggiati:

“qualsiasi donna di un'area geografica al livello NUTS II nella quale il tasso medio di disoccupazione superi il 100% della media comunitaria da almeno due anni civili e nella quale la disoccupazione femminile abbia superato il 150% del tasso di disoccupazione maschile dell'area considerata per almeno due dei tre anni civili precedenti”.

Occorre pertanto fare attenzione: in quelle aree geografiche del nostro Paese, in cui le donne hanno un tasso di disoccupazione di due volte e mezzo superiore alla media europea e pari a un 165% circa di quello degli uomini, tutte le donne sono considerate svantaggiate per il fatto stesso di essere lì; non c’è bisogno di nessun’altra caratteristica di svantaggio.

Questa invece è la norma interna citata:

“Per i quattro periodi d'imposta successivi a quello in corso al 31 dicembre 2004, fermo restando il rispetto del regolamento (CE) n. 2204/2002 della Commissione, del 5 dicembre 2002, l'importo deducibile determinato ai sensi del comma 4-quater è quintuplicato nelle aree ammissibili alla deroga prevista dall'articolo 87, paragrafo 3, lettera a), e triplicato nelle aree ammissibili alla deroga prevista dall'articolo 87, paragrafo 3, lettera c), del Trattato che istituisce la Comunità europea, individuate dalla Carta italiana degli aiuti a finalità regionale per il periodo 2000-2006 e da quella che verrà approvata per il successivo periodo”.

Si tratta cioè rispettivamente da una parte delle aree del Sud cosiddette ex obiettivo 1 e dall’altra delle aree di Abruzzo, Molise e di zone depresse nelle regioni del centro-nord citate nella Carta italiana richiamata dalla norma.

Il risultato finale dei coefficienti di abbattimento dell’imponibile Irap è il seguente:

Aree Obiettivo 1
donne 7
uomini 5
Altre aree depresse
donne 5
uomini 3

Essendo la base di riferimento 20.000 euro si ottengono i seguenti abbattimenti:
Altre aree depresse donne 100.000 uomini 60.000

Aree Obiettivo 1
donne 140.000
uomini 100.000
Altre aree depresse
donne 100.000
uomini 60.000


In altri termini l’abbattimento differenziale per le donne è in tutte queste aree di euro 40.000.

Prendendo un’aliquota Irap medio-bassa, tra il 4,25% e il 5% il dell’imponibile, il vantaggio annuo è tra i 1.700 e i 2.000 euro.

Pertanto in quelle aree assumere una donna costerebbe tra i 150 e i 170 euro in meno al mese.
FONTE: Comunicato stampa 2/10/2006 Dip. per i diritti e le pari opportunità


http://www.governo.it/GovernoInforma/Dossier/finanziaria_2007/comunicato_pari_oppurtinit%C3%A0.html

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