Occupazione femminile e Pari Opportunità nella Finanziaria 2007
Le azioni positive si estendono a livello economico nella logica dell’art. 3 comma 2 della nostra Costituzione e dell’art. 141 comma 4 del Trattato Ue (riproposto come art. III-214 del nuovo Tratto costituzionale).
(omissis)
e) dopo il comma 4-quinquies, sono aggiunti i seguenti “4-sexies. In caso di lavoratrici donne rientranti nella definizione di lavoratore svantaggiato di cui al regolamento ( CE) n. 2204/2002 della Commissione europea del 12 dicembre 2002 in materia di aiuti di Stato a favore dell’occupazione , in alternativa a quanto previsto dal precedente comma , l’importo deducibile è , rispettivamente, moltiplicato per sette e per cinque nelle suddette aree, ma in questo caso l’intera maggiorazione spetta nei limiti di intensità nonché alle condizioni previsti dal predetto regolamento dai regimi di aiuto a favore della assunzione di lavoratori svantaggiati.”
Questa è la definizione data del citato Regolamento europeo delle donne che possano rientrare nella tipologia più vasta di lavoratori svantaggiati:
“qualsiasi donna di un'area geografica al livello NUTS II nella quale il tasso medio di disoccupazione superi il 100% della media comunitaria da almeno due anni civili e nella quale la disoccupazione femminile abbia superato il 150% del tasso di disoccupazione maschile dell'area considerata per almeno due dei tre anni civili precedenti”.
Occorre pertanto fare attenzione: in quelle aree geografiche del nostro Paese, in cui le donne hanno un tasso di disoccupazione di due volte e mezzo superiore alla media europea e pari a un 165% circa di quello degli uomini, tutte le donne sono considerate svantaggiate per il fatto stesso di essere lì; non c’è bisogno di nessun’altra caratteristica di svantaggio.
“Per i quattro periodi d'imposta successivi a quello in corso al 31 dicembre 2004, fermo restando il rispetto del regolamento (CE) n. 2204/2002 della Commissione, del 5 dicembre 2002, l'importo deducibile determinato ai sensi del comma 4-quater è quintuplicato nelle aree ammissibili alla deroga prevista dall'articolo 87, paragrafo 3, lettera a), e triplicato nelle aree ammissibili alla deroga prevista dall'articolo 87, paragrafo 3, lettera c), del Trattato che istituisce la Comunità europea, individuate dalla Carta italiana degli aiuti a finalità regionale per il periodo 2000-2006 e da quella che verrà approvata per il successivo periodo”.
Si tratta cioè rispettivamente da una parte delle aree del Sud cosiddette ex obiettivo 1 e dall’altra delle aree di Abruzzo, Molise e di zone depresse nelle regioni del centro-nord citate nella Carta italiana richiamata dalla norma.
Aree Obiettivo 1
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donne 7
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uomini 5
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Altre aree depresse
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donne 5
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uomini 3
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Essendo la base di riferimento 20.000 euro si ottengono i seguenti abbattimenti:
Aree Obiettivo 1
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donne 140.000
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uomini 100.000
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Altre aree depresse
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donne 100.000
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uomini 60.000
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In altri termini l’abbattimento differenziale per le donne è in tutte queste aree di euro 40.000.
Prendendo un’aliquota Irap medio-bassa, tra il 4,25% e il 5% il dell’imponibile, il vantaggio annuo è tra i 1.700 e i 2.000 euro.
http://www.governo.it/GovernoInforma/Dossier/finanziaria_2007/comunicato_pari_oppurtinit%C3%A0.html