La Finanziaria 2007 e le Pari Opportunità

Un organismo specifico contro la violenza di genere, del tutto nuovo.

Facendo tesoro anche dell’analoga istituzione di un organismo del genere in Spagna dal 2004, il Ministero si impegnerà ora a predisporre il decreto istitutivo per la struttura nazionale e a raccordarsi con le Regioni per l’accreditamento dei centri anti-violenza. Le vittime sono identificate non solo rispetto al genere, ma anche per il loro orientamento sessuale.

Art. 195 - Istituzione dell’Osservatorio per il contrasto della violenza nei confronti delle donne e per ragioni di orientamento sessuale

1. È istituito presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento per i diritti e le pari opportunità l’”Osservatorio per il contrasto della violenza nei confronti delle donne e per ragioni di orientamento sessuale” con il compito di acquisire e monitorare i dati e le informazioni relativi alle attività, svolte da tutte le pubbliche amministrazioni, per la prevenzione e la repressione della violenza alle donne e di realizzare campagne istituzionali di informazione e di sensibilizzazione. A tale fine è autorizzata l’istituzione presso l’Osservatorio di una banca dati per raccogliere, con l’apporto dei dati forniti dalle amministrazioni, tutte le informazioni utili per il monitoraggio del fenomeno. Presso il medesimo Osservatorio è costituito un Registro ove sono iscritti i centri antiviolenza accreditati a livello regionale con compiti di prestare assistenza alle vittime della violenza, ovvero di informazione, assistenza psicologica, sostegno sociale, assistenza per le denunce e il loro seguito giudiziario, appoggio educativo all’unità familiare, formazione preventiva ai valori di uguaglianza rispetto allo sviluppo personale e alla risoluzione non violenta dei conflitti, sostegno alla formazione e all’inserimento o reinserimento lavorativo.Con decreto del Ministro per i diritti e le pari opportunità sono definite la composizione e le modalità di funzionamento dell’Osservatorio nonché le modalità di attuazione e di organizzazione della banca dati, anche per quanto attiene all’adozione dei dispositivi necessari per la sicurezza e la riservatezza dei dati.


2. Per l‘istituzione e l’avvio delle attività dell‘Osservatorio e della banca dati di cui al presente comma e per il coordinamento dei Centri Antiviolenza è istituito un Fondo di 3.000.000 di euro annui.

3. Interventi puntuali di affermazione del principio di pari opportunità.

Interventi di natura varia
e) Garanzia del concerto col Ministero della Famiglia sulle politiche di conciliazione dei tempi di vita e di lavoro
Art. 192 - Politiche per la famiglia

(omissis)

4. Il Ministro delle politiche per la famiglia, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, con regolamento adottato ai sensi dell’articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, disciplina l’organizzazione amministrativa e scientifica dell’Osservatorio nazionale sulla famiglia. Con regolamento del Ministro delle politiche per la famiglia, di concerto con i Ministri del lavoro e della previdenza sociale e per i diritti e le pari opportunità, adottato entro 90 giorni dall’entrata in vigore della presente legge ai sensi dell’articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, sono definiti i criteri e le modalità per la concessione dei contributi alle azioni volte a conciliare tempo di vita e di lavoro di cui all’articolo 9 della legge 8 marzo 2000, n. 53. Il comma 2 dell’articolo 9 della legge 8 marzo 2000, n. 53 è abrogato.

Finanziamenti ed incrementi
f) finanziamento per l’anno europeo per le pari opportunità
Art. 196 - Anno europeo per le pari opportunità

1. Per le attività di individuazione degli obiettivi di Pari Opportunità, dei relativi indicatori, anche ai fini di un monitoraggio finale dell’azione svolta, per la promozione e il coordinamento degli eventi nonché per la comunicazione istituzionale, connessi all’Anno Europeo per le pari opportunità per tutti, la Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento per i diritti e le pari opportunità – è autorizzata la spesa di un milione di euro per l’anno 2007.

g) incremento del finanziamento contro le mutilazioni genitali
Art. 197 - Prevenzione delle mutilazioni genitali

Per le attività di prevenzione di cui all’articolo 2 della legge 9 gennaio 2006, n. 7, è autorizzata la spesa aggiuntiva di 500.000 euro annui.


Questa è la norma citata:


“2. Attività di promozione e coordinamento.


1. La Presidenza del Consiglio dei ministri-Dipartimento per le pari opportunità promuove e sostiene, nell'ambito degli ordinari stanziamenti di bilancio, il coordinamento delle attività svolte dai Ministeri competenti dirette alla prevenzione, all'assistenza alle vittime e all'eliminazione delle pratiche di mutilazione genitale femminile.
2. Ai fini dello svolgimento delle attività di cui al comma 1, la Presidenza del Consiglio dei ministri-Dipartimento per le pari opportunità acquisisce dati e informazioni, a livello nazionale e internazionale, sull'attività svolta per la prevenzione e la repressione e sulle strategie di contrasto programmate o realizzate da altri Stati. “

h) incremento del fondo del ministero
Art. 104 - Disposizioni urgenti per la costituzione di nuovi fondi ed altri interventi per l’innovazione industriale

(omissis…)

2. A valere sulla quota di risorse del Fondo individuata con decreto del Ministro dello sviluppo economico di concerto con quello dell’economia e delle finanze, sentito il Ministro per i diritti e le pari opportunità, sono finanziati, nel rispetto degli obiettivi di Lisbona, i progetti di innovazione industriale individuati nell’ambito delle aree tecnologiche dell’efficienza energetica, della mobilità sostenibile, delle nuove tecnologie della vita, delle nuove tecnologie per il made in Italy e delle tecnologie innovative per il patrimonio culturale.

i) incremento del fondo del ministero
Art. 194 - Fondo per le politiche relative ai diritti e alle pari opportunità

Il Fondo per le politiche relative ai diritti e alle pari opportunità di cui all’articolo 19, comma 3, del decreto legge 4 luglio 2006, n. 248, è incrementato di 20 milioni di euro per ciascuno degli anni 2007, 2008 e 2009.

FONTE: comunicato stampa 2/10/2006 Dip. per i diritti e le pari opportunità


http://www.governo.it/GovernoInforma/Dossier/finanziaria_2007/comunicato_pari_oppurtinit%C3%A0.html

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