WE TOOgether - Quando le donne politiche agiscono…unite

 218. All’articolo 26 del Codice* di cui al decreto legislativo 11 aprile 2006, n. 198, sono apportate le seguenti modificazioni:

 
*(Codice delle pari opportunità tra Uomo e Donna 
Libro III  - Titolo 1 -Capo 1   
Articolo 26 (Molestie e Molestie sessuali)  

a) al comma 3, primo periodo, le parole:« commi 1 e 2 » sono sostituite dalle seguenti: « commi 1, 2 e 2-bis »;

b) dopo il comma 3 sono aggiunti i seguenti:

«3-bis. La lavoratrice o il lavoratore che agisce in giudizio per la dichiarazione delle discriminazioni per molestia o molestia sessuale poste in essere in violazione dei divieti di cui al presente capo non puo' essere sanzionato, demansionato, licenziato, trasferito o sottoposto ad altra misura organizzativa avente effetti negativi, diretti o indiretti, sulle condizioni di lavoro, determinati dalla denuncia stessa. Il licenziamento ritorsivo o discriminatorio del soggetto denunciante e' nullo. Sono altresi' nulli il mutamento di mansioni ai sensi dell'articolo 2103 del codice civile, nonche' qualsiasi altra misura ritorsiva o discriminatoria adottata nei confronti del denunciante. Le tutele di cui al presente comma non sono garantite nei casi in cui sia accertata, anche con sentenza di primo grado, la responsabilita' penale del denunciante per i reati di calunnia o diffamazione ovvero l'infondatezza della denuncia.
 

3-ter. I datori di lavoro sono tenuti, ai sensi dell'articolo 2087 del codice civile, ad assicurare condizioni di lavoro tali da garantire l'integrita' fisica e morale e la dignita' dei lavoratori, anche concordando con le organizzazioni sindacali dei lavoratori le iniziative, di natura informativa e formativa, piu' opportune al fine di prevenire il fenomeno delle molestie sessuali nei luoghi di lavoro. Le imprese, i sindacati, i datori di lavoro e i lavoratori e le lavoratrici si impegnano ad assicurare il mantenimento nei luoghi di lavoro di un ambiente di lavoro in cui sia rispettata la dignita' di ognuno e siano favorite le relazioni interpersonali, basate su principi di eguaglianza e di reciproca correttezza ».
 
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