MOLESTIE: entra in vigore la convenzione ILO

L’International Labour Organisation ha concluso la Conferenza del centenario con l’adozione della Convenzione e una Raccomandazione sulla eliminazione della violenza e delle molestie sul luogo di lavoro. La Raccomandazione è stata approvata con 397 voti a favore,12 contrari e 44 astensioni.

Perché è così importante la convenzione 190? Perché individua e definisce in maniera approfondita l'insieme di pratiche atti comportamenti e grazie al lavoro preparatorio durato oltre un anno e in grado di segnalare luoghi ambiti occasioni modalità percorsi legati al lavoro che possono dar luogo a violenze e molestie.

Il primo punto riguarda la DEFINIZIONE

Come per lo stupro, in passato definito “reato contro la morale” e la molestia, in precedenza definita come un comportamento che “offende la dignità” delle persone.

A) La Convenzione definisce “violenza e molestie” come “un insieme di pratiche, comportamenti, atti e minacce che mirano a provocare o sono suscettibili di provocare danni fisici, psicologici, sessuali o economici che danneggiano la salute, la dignità, la famiglia e l’ambiente sociale e chiede agli Stati membri “tolleranza zero nel mondo del lavoro.”

L’espressione “violenza e molestie” include espressamente “la violenza e le molestie di genere”, tali intendendosi gli atti di violenza e le molestie nei confronti di persone in ragione del loro sesso o genere o che colpiscono in modo sproporzionato persone di un sesso o genere specifico, ivi comprese le molestie sessuali.

Il secondo punto riguarda l’AMBITO definito mondo del LAVORO

Grazie al lavoro preparatorio durato oltre un anno, è in grado di segnalare luoghi ambiti occasioni modalità percorsi legati al lavoro che possano dar luogo a violenze e molestie.

B) Il “mondo del lavoro” coperto dalla Convenzione non è un ambito ristretto. Si tratta del più ampio spettro di ambiti e figure mai coperto da una Convenzione. Include: personale dipendente, persone in formazione, tirocinio e apprendistato, volontari, persone in cerca di lavoro, candidati ad un lavoro, persone che hanno cessato il rapporto di lavoro. Riconosce che anche persone che esercitano autorità, doveri o responsabilità propri di un datore di lavoro possono, a loro volta, essere soggetti a violenza e molestie.

I luoghi in cui si può verificare la molestia sul “posto” di lavoro includono il luogo in cui il lavoro si svolge, dove viene retribuito, dove si attuano le pause o il riposo , i servizi igienici e gli spogliatoi, gli alloggi, il percorso da casa al lavoro, i viaggi di lavoro, i periodi di formazione fuori sede e qualsiasi altro evento, anche ricreativo, collegato all’attività lavorativa, senza dimenticare le nuove tecnologie e i nuovi strumenti di comunicazione, le molestie via web e l’eventuale coinvolgimento di parti terze.

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