IMMIGRAZIONE - Respingimenti, Frattini: "L'Italia va avanti"

Se il rifugiato viene identificato come lo "straniero che, per timore di essere perseguitato per motivi di razza, religione, nazionalità, appartenenza ad un gruppo sociale o opinione politica, si trovi fuori dal proprio paese e non può o, a causa di tale timore, non vuole avvalersi della protezione di tale Paese; oppure apolide che si trovi fuori dal territorio nel quale aveva la dimora abituale per le stesse ragioni citate e non può, o a causa di siffatto timore, non vuole farvi ritorno", risulta poco comprensibile, allora, la posizione del Ministro Frattini, che sembra non tener conto di un diritto garantito dalle leggi dello stato italiano.

«Il principio di non respingimento -ha detto a Ginevra il portavoce dell'Unhcr Ron Redmond, citando la Convenzione del 1951 sui rifugiati- non conosce limitazione geografica e gli Stati sono obbligati a rispettare questo principio ovunque esercitano la loro giurisdizione, in alto mare incluso". Il portavoce ha ricordato poi che la Libia non ha firmato la Convenzione del 1951 e che non vi sono quindi garanzie che le persone bisognose di protezione internazionale possano trovarla in Libia.» (La Repubblica)

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