Verso le elezioni

 

 

I SIMBOLI: TRA VENERDI' 29 FEBBRAIO e DOMENICA 2 MARZO.

Devono essere depositati al Viminale dai rappresentanti dei partiti

LE LISTE DI CANDIDATI/e : Vanno presentate tra SABATO 9 MARZO e DOMENICA 10

Ogni lista presentata è composta da un numero di candidati/e non inferiore ad un terzo e non superiore al numero dei seggi assegnati alla circoscrizione elettorale cui si riferisce.

LE FIRME: Le liste devono essere accompagnate e sottoscritte da un numero variabile di elettori, a seconda dell'ampiezza demografica di ogni singola circoscrizione.

Per la presentazione delle liste alla CAMERA servono, almeno

1.500 firme nei comuni fino a 500mila abitanti,

2.500 in quelli fino ad un milione di abitanti l

4.000 nei comuni con oltre un milione di abitanti.

Per il SENATO le firme necessarie sono:

almeno 1.000 nei comuni fino a 500mila abitanti,

almeno 1.750 in quelli fino ad un milione di abitanti

almeno 3.500 nei comuni con più di un milione di abitanti.

Nessun elettore può sottoscrivere più di una lista di candidati. La raccolta delle firme può avvenire esclusivamente nei 180 giorni antecedenti il termine finale fissato per la presentazione delle candidature.

ATTENZIONE in questa tornata elettorale, che si tiene oltre 120 giorni prima la scadenza naturale della legislatura, il numero di firme necessarie alla presentazione della lista viene ridotto alla metà.

La raccolta delle firme è richiesta soltanto per i nuovi partiti :

non è richiesta per i partiti costituiti in gruppi parlamentari in entrambe le Camere all'inizio della legislatura in corso al momento della convocazione dei comizi;

per i partiti collegati in coalizione, con almeno due partiti costituiti in gruppi parlamentari e che abbiano ottenuto come minimo un seggio alle ultime elezioni europee con un simbolo identico a quello depositato;

per i partiti rappresentativi di minoranze linguistiche riconosciute che abbiano ottenuto almeno un seggio alle ultime elezioni politiche.


I SONDAGGI: da SABATO 29 MARZO è vietata la diffusione di sondaggi, ovvero nei 15 giorni che precedono il voto.

LA COMUNICAZIONE ISTITUZIONALE : Dalla data di convocazione dei comizi elettorali (14 marzo) la legge vieta a tutte le pubbliche amministrazioni di svolgere attività di comunicazione, compresa quella relativa all'attività istituzionale dell'ente. Nel divieto non rientrano, le attività di comunicazione istituzionale effettuate in forma impersonale ed indispensabili per assolvere con efficacia le funzioni proprie delle amministrazioni pubbliche.

I COMIZI E LE RIUNIONI DI PROPAGANDA ELETTORALE: Si possono tenere da VENERDI' 14 MARZO, ovvero a partire dal trentesimo giorno antecedente la data delle elezioni; sono invece vietati nel giorno precedente e in quelli stabiliti per la consultazione elettorale.

 

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