MOLESTIE: entra in vigore la convenzione ILO

Roma 26 giugno 2020 - Uruguay e Isole Fidji sono i primi due Paesi ad aver formalmente ratificato la Convenzione ILO n.190 contro "violenza e molestie sul lavoro". La ratifica di almeno due Stati membri ne consente l’entrata in vigore entro 12 mesi. Alla Conferenza hanno preso parte oltre 5.700 persone in rappresentanza di Governi, datori di lavoro, lavoratori e lavoratrici di 187 Stati membri. La Convenzione è stata approvata con 439 voti a favore, 7 contrari e 30 astensioni.

L’International Labour Organisation ha concluso la Conferenza del centenario con l’adozione della Convenzione e una Raccomandazione sulla eliminazione della violenza e delle molestie sul luogo di lavoro. La Raccomandazione è stata approvata con 397 voti a favore,12 contrari e 44 astensioni.

Perché è così importante la convenzione 190? Perché individua e definisce in maniera approfondita l'insieme di pratiche atti comportamenti e grazie al lavoro preparatorio durato oltre un anno e in grado di segnalare luoghi ambiti occasioni modalità percorsi legati al lavoro che possono dar luogo a violenze e molestie.

Il primo punto riguarda la DEFINIZIONE

Come per lo stupro, in passato definito “reato contro la morale” e la molestia, in precedenza definita come un comportamento che “offende la dignità” delle persone.

A) La Convenzione definisce “violenza e molestie” come “un insieme di pratiche, comportamenti, atti e minacce che mirano a provocare o sono suscettibili di provocare danni fisici, psicologici, sessuali o economici che danneggiano la salute, la dignità, la famiglia e l’ambiente sociale e chiede agli Stati membri “tolleranza zero nel mondo del lavoro.”

L’espressione “violenza e molestie” include espressamente “la violenza e le molestie di genere”, tali intendendosi gli atti di violenza e le molestie nei confronti di persone in ragione del loro sesso o genere o che colpiscono in modo sproporzionato persone di un sesso o genere specifico, ivi comprese le molestie sessuali.

Il secondo punto riguarda l’AMBITO definito mondo del LAVORO

Grazie al lavoro preparatorio durato oltre un anno, è in grado di segnalare luoghi ambiti occasioni modalità percorsi legati al lavoro che possano dar luogo a violenze e molestie.

B) Il “mondo del lavoro” coperto dalla Convenzione non è un ambito ristretto. Si tratta del più ampio spettro di ambiti e figure mai coperto da una Convenzione. Include: personale dipendente, persone in formazione, tirocinio e apprendistato, volontari, persone in cerca di lavoro, candidati ad un lavoro, persone che hanno cessato il rapporto di lavoro. Riconosce che anche persone che esercitano autorità, doveri o responsabilità propri di un datore di lavoro possono, a loro volta, essere soggetti a violenza e molestie.

I luoghi in cui si può verificare la molestia sul “posto” di lavoro includono il luogo in cui il lavoro si svolge, dove viene retribuito, dove si attuano le pause o il riposo , i servizi igienici e gli spogliatoi, gli alloggi, il percorso da casa al lavoro, i viaggi di lavoro, i periodi di formazione fuori sede e qualsiasi altro evento, anche ricreativo, collegato all’attività lavorativa, senza dimenticare le nuove tecnologie e i nuovi strumenti di comunicazione, le molestie via web e l’eventuale coinvolgimento di parti terze.

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