Occupazione femminile e Pari Opportunità nella Finanziaria 2007

Per favorire la crescita dell’occupazione nel nostro Paese per la prima volta si adottano incentivi selettivi, diversi per donne ed uomini, che tengono conto della mancanza di parità nelle posizioni di partenza.

Le azioni positive si estendono a livello economico nella logica dell’art. 3 comma 2 della nostra Costituzione e dell’art. 141 comma 4 del Trattato Ue (riproposto come art. III-214 del nuovo Tratto costituzionale).

Art. 18 -Interventi di riduzione del cuneo ed incentivi all’occupazione femminile nelle aree svantaggiate
1. Nell’articolo 11 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446 sono apportate le seguenti modificazioni:

(omissis)

e) dopo il comma 4-quinquies, sono aggiunti i seguenti “4-sexies. In caso di lavoratrici donne rientranti nella definizione di lavoratore svantaggiato di cui al regolamento ( CE) n. 2204/2002 della Commissione europea del 12 dicembre 2002 in materia di aiuti di Stato a favore dell’occupazione , in alternativa a quanto previsto dal precedente comma , l’importo deducibile è , rispettivamente, moltiplicato per sette e per cinque nelle suddette aree, ma in questo caso l’intera maggiorazione spetta nei limiti di intensità nonché alle condizioni previsti dal predetto regolamento dai regimi di aiuto a favore della assunzione di lavoratori svantaggiati.”

Questa è la definizione data del citato Regolamento europeo delle donne che possano rientrare nella tipologia più vasta di lavoratori svantaggiati:

“qualsiasi donna di un'area geografica al livello NUTS II nella quale il tasso medio di disoccupazione superi il 100% della media comunitaria da almeno due anni civili e nella quale la disoccupazione femminile abbia superato il 150% del tasso di disoccupazione maschile dell'area considerata per almeno due dei tre anni civili precedenti”.

Occorre pertanto fare attenzione: in quelle aree geografiche del nostro Paese, in cui le donne hanno un tasso di disoccupazione di due volte e mezzo superiore alla media europea e pari a un 165% circa di quello degli uomini, tutte le donne sono considerate svantaggiate per il fatto stesso di essere lì; non c’è bisogno di nessun’altra caratteristica di svantaggio.

Questa invece è la norma interna citata:

“Per i quattro periodi d'imposta successivi a quello in corso al 31 dicembre 2004, fermo restando il rispetto del regolamento (CE) n. 2204/2002 della Commissione, del 5 dicembre 2002, l'importo deducibile determinato ai sensi del comma 4-quater è quintuplicato nelle aree ammissibili alla deroga prevista dall'articolo 87, paragrafo 3, lettera a), e triplicato nelle aree ammissibili alla deroga prevista dall'articolo 87, paragrafo 3, lettera c), del Trattato che istituisce la Comunità europea, individuate dalla Carta italiana degli aiuti a finalità regionale per il periodo 2000-2006 e da quella che verrà approvata per il successivo periodo”.

Si tratta cioè rispettivamente da una parte delle aree del Sud cosiddette ex obiettivo 1 e dall’altra delle aree di Abruzzo, Molise e di zone depresse nelle regioni del centro-nord citate nella Carta italiana richiamata dalla norma.

Il risultato finale dei coefficienti di abbattimento dell’imponibile Irap è il seguente:

Aree Obiettivo 1
donne 7
uomini 5
Altre aree depresse
donne 5
uomini 3

Essendo la base di riferimento 20.000 euro si ottengono i seguenti abbattimenti:
Altre aree depresse donne 100.000 uomini 60.000

Aree Obiettivo 1
donne 140.000
uomini 100.000
Altre aree depresse
donne 100.000
uomini 60.000


In altri termini l’abbattimento differenziale per le donne è in tutte queste aree di euro 40.000.

Prendendo un’aliquota Irap medio-bassa, tra il 4,25% e il 5% il dell’imponibile, il vantaggio annuo è tra i 1.700 e i 2.000 euro.

Pertanto in quelle aree assumere una donna costerebbe tra i 150 e i 170 euro in meno al mese.
FONTE: Comunicato stampa 2/10/2006 Dip. per i diritti e le pari opportunità


http://www.governo.it/GovernoInforma/Dossier/finanziaria_2007/comunicato_pari_oppurtinit%C3%A0.html

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